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DECRETO SALVA BANCHE E AZIONE PER RISARCIMENTO DANNI VERSO GLI ISTITUTI CARIFE, CARICHIETI, BPEL E BANCA MARCHE

Quanto temuto dai risparmiatori di Cassa di Risparmio di Ferrara, Carichieti, Banca Marche e Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio è diventato realtà il 23 novembre scorso, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto "salva-banche" avallato da Governo, UE e Banca d'Italia.
A seguito del grave dissesto finanziario che ha colpito i sopra menzionati Istituti di credito, commissariati per aver compiuto violazioni ed irregolarità delle disposizioni legislative e statutarie che regolano l'attività delle Banche (mala gestio), si è inteso procederne al salvataggio, ma con sacrificio degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati.

 

La crisi aziendale, infatti, trae sostanzialmente origine da imprudenti scelte allocative di strumenti finanziari compiute nel 2007-2009.
Uno degli effetti più drammatici del Decreto "salva-banche" é senza dubbio l'azzeramento del valore delle azioni e l'estinzione dei "diritti amministrativi e patrimoniali" delle obbligazioni subordinate (Tier 1, Tier 2). In particolare, se si considera che buona parte dei possessori di obbligazioni subordinate sono piccoli risparmiatori non avvezzi al rischio, come aziende, piccole e medie imprese, pensionati e privati, che avevano acquistato azioni ed obbligazioni al posto dei BOT, considerando CARIFE, CARICHIETI, BPEL e BANCA MARCHE degli Istituti di credito affidabili.
I risparmiatori che al tempo investirono in queste obbligazioni non potevano essere in alcun modo al corrente del reale rischio dell'investimento, in quanto non aveva una rendimento che facesse pensare ad un rischio così elevato. Soprattutto nelle Banche Popolari e nelle Casse di Risparmio, l'acquisto di azioni dell'istituto o di obbligazioni subordinate non era, infatti, un'operazione speculativa, ma un modo di diversificare l'investimento.

 

Il sospetto é che questo salvataggio sia in realtà un bail-in mascherato, ossia quel meccanismo di salvataggio interno delle Banche in crisi posto a carico degli investitori privati, quali soci ed obbligazionisti. E ciò in Italia avverrebbe per la prima volta e con anticipo rispetto all'entrata in vigore dal 1 gennaio 2016 delle nuove regole UE sulla risoluzione delle crisi bancarie, le quali prevedono appunto, con una inversione di tendenza rispetto al bail-out, la creazione di una bad bank per le sofferenze (svalutate di oltre l'80%) e di quattro "Nuove" banche ricapitalizzate.
Peccato però che la nuova direttiva europea da una parte individui chi debba pagare al termine di una crisi, ma dall'altro lato inserisca tutta una serie di norme che accrescono la Vigilanza e le possibilità di intervenire prima che si manifesti in dissesto vero e proprio.
Per non parlare, poi, del fatto che molti risparmiatori sottoscrissero bond subordinati bancari quando il bail-in ancora non esisteva, detenendo oggi, pertanto, magari senza esserne informati, titoli più rischiosi e quindi non più allineati al loro profilo di rischio, i quali potrebbero rientrare nella morsa del bail-in.

 

Stante la complessità e la novità delle nuove regole bancarie appena approvate, nonché del complessivo quadro legale, per i possessori delle obbligazioni subordinate dei suddetti Istituti di credito si profilano i margini per un'azione di risarcimento nei confronti non solo degli Istituti di credito, ma anche nei confronti della Banca d'Italia e della CONSOB per tardiva ed omessa vigilanza. Ipotesi opportunamente da valutare.
Occorrerà, inoltre, verificare la corretta applicazione dell'informativa Mifid (Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari) sui rischi dell'investimento al momento dello sottoscrizione dello stesso, in quanto CARIFE, CARICHIETI, BPEL e BANCA MARCHE potrebbero aver venduto obbligazioni subordinate a soggetti che non avevano le caratteristiche previste dalla direttiva Mifid per tale tipologia di prodotto finanziario ad alto rischio.
Così come occorrerà verificare la corretta applicazione degli obblighi di pubblicità e di trasparenza applicata dagli istituti bancari per violazione delle regole di comportamento all'atto del collocamento o negoziazione delle obbligazioni.

 

La tutela del risparmiatore, infatti, deve essere spostata a monte e deve essere inglobata in una più generale regolamentazione del sistema finanziario, riconoscendo che la sua stabilità può richiedere una più stretta regolazione, anche delle autorità di vigilanza in merito ad una più stringente capacità di intervento prima del verificarsi della crisi; il tutto ai fini di una maggiore efficienza.