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ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: SALVAVITA PER IL CITTADINO IN DIFFICOLTA'

Nel nostro ordinamento, fino all'entrata in vigore della Legge 3/12, esisteva un incoerente quanto incomprensibile vuoto normativo rappresentato dalla mancanza di validi strumenti utilizzabili dai privati e dai piccoli imprenditori per far fronte alle loro posizioni debitorie. Mancanza che penalizzava tutti coloro che per colpa di fattori esterni alla gestione della propria attività (pesante contrazione del mercato, la stringente crisi economica, mancato pagamento di commesse da parte della Stato, ecc) si trovavano nel giro di poco tempo a non poter far fronte agli impegni presi con i propri creditori e allo stesso tempo non raggiungevano i parametri richiesti dalla legge per poter fallire.
Con l'introduzione della Legge citata, il Legislatore ha previsto una nuova disciplina mediante la quale il piccolo commerciante, o il consumatore, oppresso dai debiti (spesso nei confronti del fisco) possa accordarsi con i propri creditori al fine di dilazionare ed estinguere la propria esposizione debitoria nel tempo e con cadenze regolari.
Vediamo dunque quali sono i benefici ottenibili dall'instaurazione del "procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento" e dalla successiva conclusione di un accordo con i creditori.

 

Anzitutto è bene premettere che già solo depositando la domanda presso il Tribunale competente possono discendere per il debitore effetti estremamente positivi. Ad esempio, il deposito della proposta di accordo sospende il conteggio degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.
Una volta depositata la domanda, invece, sino alla data in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi oppure acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore (come ipoteche giudiziali o volontarie). Protezione, questa, di fondamentale importanza in quanto permette al debitore di sviluppare le trattative con i creditori aderenti in vista dell'accordo definitivo senza il timore e la preoccupazione di poter subire azioni esecutive. L'aggressione al patrimonio del debitore è vietata sia ai creditori aderenti all'accordo, ma soprattutto a quelli estranei ad esso i quali non potranno in alcun modo procedere esecutivamente fin tanto che la trattativa è in corso.
Se da un lato, quindi, non possono essere intraprese azioni esecutive ex novo (e qualora intraprese il creditore sarà tenuto a restituire quanto indebitamente percepito), allo stesso modo le procedure esecutive già pendenti dovranno categoricamente essere sospese.
Altro aspetto fondamentale è rappresentato dal fatto che durante il procedimento il debitore non viene materialmente spossessato del proprio patrimonio, ma a contrario mantiene la possibilità di poter effettuare disposizioni e operazioni economiche con il solo limite della straordinaria amministrazione (es. vendita di un immobile) che dovrà essere autorizzata dal giudice della procedura.

 

Ma vi è di più.

 

Successivamente all'omologazione, l'accordo concluso diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla proposta (compresi quelli che non hanno voluto partecipare alle trattative o quelli ai quali non è stato recapitato l'avviso) ed efficacie per quanto riguarda le forme, le tempistiche e soprattutto le modalità di pagamento. I creditori, quindi, subiranno gli effetti dilatori e remissori dell'accordo (può, ad esempio, essere pattuita una somma inferiore a quella dovuta) senza la possibilità per i medesimi di intraprendere azioni giudiziarie o esecutive. Sul punto, infatti, l'art 13, comma 4 L. 3/12 specifica come "i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli art. 10, comma 2 e 12 bis comma 3", ossia anteriori al momento in cui è stato depositato il decreto di omologa da parte del giudice. Pertanto, qualora venga successivamente aggredito da parte di un creditore estraneo all'accordo il patrimonio destinato all'accordo stesso, la procedura esecutiva instaurata dovrà essere sospesa e successivamente dichiarata improcedibile.

 

In estrema sintesi, ricorrere alla procedura in oggetto ha notevoli vantaggi. In primis, consente al debitore di condurre le trattative con i creditori in maniera serena ed equilibrata, senza doversi preoccupare di eventuali ulteriori sorprese giudiziarie. Trattative che molto spesso si concludono con soluzioni estremamente vantaggiose per il debitore, soprattutto in termini di tempistiche (scadenze prestabilite e tassative) e modalità di ripianamento del proprio debito (riduzione del debito e versamento mediante rate di ammontare fisso e prestabilito). Tutto ciò consente al piccolo imprenditore o commerciante, ma anche al privato, di cristallizzare la propria esposizione debitoria dato che quanto contenuto nell'accordo non può più essere messo in discussione, né da coloro che vi hanno aderito, né da chi ha preferito non accettare.
In conclusione, il nostro ordinamento prevede gli strumenti per ovviare a situazioni difficili che troppo spesso non sono frutto di scelte volontarie del cittadino ma indotte da fattori esterni incontrollabili. La tempestività dell'intervento, allora, risulta essenziale poiché permette al debitore di consolidare la propria posizione, di scongiurare chiusure premature di aziende e attività, ma ancor più importante, di ripartire con la propria vita.