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CARTELLE DI PAGAMENTO EQUITALIA: FOCUS IN MERITO AI VIZI DI FORMA

Il peggior incubo per un contribuente non è altro che la notifica di una cartella esattoriale da parte del ben noto e temuto agente della riscossione Equitalia.
Oggi, l'"attività di riscossione" viene gestita dall'Agenzia delle Entrate per il tramite di Equitalia S.p.a..
Le cartelle di pagamento vengono emesse per la riscossione coattiva di tributi, come ad esempio sanzioni per violazioni del Codice della Strada, contributi previdenziali INPS o INAIL, tasse o tributi statali o comunali ecc..


In realtà non bisogna farsi prendere dal panico ma reagire, ponendo l'attenzione su alcuni punti da tenere a mente e verificare, che possono far tirare un sospiro di sollievo.
Occorre sapere, infatti, che la cartella di pagamento può essere affetta da vizi di merito e vizi formali. I primi incidono sulla debenza effettiva della tassa o della sanzione così come riportata. Ad esempio l'importo potrebbe essere già stato versato per l'intero o anche in parte, e quindi non essere dovuto o essere ridotto.
In questo articolo ci soffermeremo sui secondi, ossia sui vizi di forma, i quali potranno essere verificati autonomamente dal contribuente stesso.
Per richiedere tali pagamenti, infatti, Equitalia ha l'obbligo di seguire particolari regole e soprattutto una procedura predeterminata per Legge.
Vediamole insieme.

 

1) VIZIO DI NOTIFICA
Dapprima occorre verificare che la notifica venga effettuata da soggetti autorizzati dall'ente della riscossione (ufficiali della riscossione, messi comunali o altri soggetti), al domicilio fiscale del contribuente che, di regola, coincide con la residenza anagrafica. L'atto deve essere consegnato nelle mani del destinatario o, in caso di assenza, in quelle di un familiare convivente o, mancando anche quest'ultimo, in quelle del portiere.
Per le persone giuridiche (es. società) la notifica deve avvenire presso la sede che risulta dal Registro delle Imprese, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante legale, a persona incaricata di ricevere la posta o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede o, infine, al portiere dello stabile.
Se, infine, non è possibile effettuare la notifica perché nessuno dei soggetti accetta la notifica o non siano presenti, oppure nel caso in cui il contribuente non risieda più nel luogo indicato dalla certificazione anagrafica, la notifica avviene con deposito della cartella esattoriale nella Casa Comunale e con l'affissione dell'avviso di deposito nell'Albo del Comune di residenza. E' previsto l'invio di una raccomandata al contribuente per segnalargli l'impossibilità di consegna della cartella di pagamento, con l'invito a ritirarla presso la Casa Comunale.
Se queste formalità non vengono rispettate, la notificazione della cartella è nulla.
Pertanto, occorre verificare che non vi sia alcun avviso di raccomandata non ritirata nella cassetta della posta.
Per essere certi che tutta questa procedura sia stata correttamente eseguita, il contribuente potrà comunque effettuare una richiesta di "accesso agli atti" presso gli uffici competenti di Equitalia.


2) ATTENZIONE ALLA RELATA DI NOTIFICA
Al momento della notifica, l'incaricato redige un verbale (la "relata di notifica") in cui attesta tutte le attività che ha posto in essere per procedere alla notifica nei confronti del destinatario.
Essa deve essere apposta alla fine della cartella e mai sul frontespizio dell'atto.


3) COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI
Il plico che Equitalia notifica deve contenere tutte le informazioni necessarie al cittadino per poter comprendere la pretesa tributaria e, nello stesso tempo, potersi difendere. La legge, infatti, impone una serie di comunicazioni che l'atto deve elencare in modo esaustivo.
Infatti, se la cartella dovesse pervenire, ad esempio, priva di qualche pagina, essa sarebbe nulla.
Pertanto la cartella deve contenere alcuni elementi essenziali, senza i quali sarebbe nulla:
 - il numero identificativo della cartella, unico a livello nazionale;
 - l'ente titolare del credito (per es. Inps, Comune, Agenzia delle Entrate, ecc.);
 - la specie del ruolo (ricordiamo che il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme da loro dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione);
 - generalità del debitore (per es. dati anagrafici, codice fiscale, ecc.);
 - l'anno o il periodo di riferimento del credito;
 - l'importo di ogni articolo di ruolo;
 - il totale degli importi iscritti a ruolo;
 - il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l'importo e la scadenza di ciascuna di esse;

 - l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata fatta l'iscrizione a ruolo: si tratta, cioè, dell'indicazione dei presupposti e delle motivazioni che hanno determinato la decisione  dell'amministrazione;
 - qualora l'iscrizione a ruolo sia conseguente a un atto notificato in precedenza, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica oppure l'atto stesso va allegato;
 - l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, nonché di quello di emissione e notifica della cartella stessa;
   possibilità di pagamento rateale;
 - l'intimazione al pagamento della cifra risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notifica, con l'avvertimento che, in difetto, si procederà a esecuzione forzata;
 - l'avviso che, in caso di mancato pagamento, l'agente della riscossione potrà procedere ad acquisire, in via stragiudiziale, i dati relativi a eventuali crediti vantati dallo stesso debitore nei confronti di terzi, al fine dello svolgimento di eventuali azioni di espropriazione.


4) MANCANZA DELLA CAUSALE
Ogni singolo importo richiesto da Equitalia deve essere sempre accompagnato dalla relativa causale delle somme pretese dal fisco. Secondo la Cassazione, infatti, la cartella deve contenere indicazioni sufficienti a consentire al contribuente di identificare in maniera agevole la causale delle somme pretese dall'amministrazione finanziaria, anche nell'ottica di una migliore difesa. 


5) CALCOLO DEGLI INTERESSI
La cartella di pagamento deve obbligatoriamente contenere una dettagliata indicazione delle modalità con cui gli interessi sono stati calcolati e dei relativi tassi.
In mancanza, la cartella è nulla.
Nel dettaglio degli addebiti, quindi, deve essere indicato il calcolo degli interessi richiesti con gli specifici tassi applicati.
E' importante sapere che non è sufficiente l'indicazione della cifra globale degli interessi, in quanto il contribuente non è tenuto a fare complicati calcoli o indagini per ricostruire il modo in cui l'Agenzia delle Entrate ha calcolato gli interessi per i singoli anni di tassazione.


6) TERMINI E MODALITA' ENTRO CUI FARE RICORSO
La giurisprudenza è stata chiara nel ritenere necessario che la cartella contenga la precisa indicazione dei termini e delle modalità entro cui il contribuente può fare ricorso, ossia rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per poter chiedere l'annullamento dell'atto qualora sia invalido. Il contribuente, infatti, deve essere messo nella condizione di difendersi.
A differenza degli altri vizi della cartella, però, in tale caso, qualora manchino tali elementi, l'atto di Equitalia non è nullo, ma l'eventuale ricorso presentato oltre i termini o al giudice sbagliato non comporterà preclusioni per il contribuente.


7) LEGGIBILITA' DEL TIMBRO E DELLA DATA DI CONSEGNA
Stante il fatto che la data di notifica costituisce elemento essenziale della cartella di Equitalia, e non può essere integrata con altri elementi, la sua mancata indicazione rende nulla la notifica. Lo stesso dicasi se il timbro con la data di consegna sia illegibile.


Se all'esito di tale verifica iniziale il contribuente riscontrerà l'esistenza di un vizio di forma, potrà impugnare la cartella esattoriale nei termini e nelle forme dinanzi alla competente Autorità di cui si discuterà nel prossimo articolo.