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NULLITA' DELLE CARTELLE ESATTORIALI: OCCHIO A CHI NOTIFICA ED AL CONTENUTO DELLA CARTELLA

Hanno fatto certamente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se vengono notificate direttamente dalla stessa mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 del D.P.R. 602/73.

 

L'art. 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento" prevede espressamente: "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento [...]".
Secondo tali pronunce, nonostante il suddetto articolo preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, allo stesso tempo individua espressamente quali agenti notificatori:
- gli ufficiali della riscossione;
- altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge;
- i messi comunali previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario;
- gli agenti della polizia municipale.

 

In base al citato art. 26, comma 1, pertanto, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato.
Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limita ad individuare, con un'elencazione tassativa, i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indica il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla.
Inoltre, sempre alla stregua delle sentenze di merito, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge ossia:
- gli Ufficiali della riscossione;
- gli Agenti della Polizia Municipale;
- i Messi Comunali previa convenzione tra Comune e Concessionario;
- altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.

 

Da ciò consegue che Equitalia (agente/concessionario della riscossione, ma non Ufficiale della riscossione) sia stata esclusa, per espressa volontà del Legislatore, dall'elenco dei soggetti giuridici abilitati ad effettuare la notifica di atti tramite raccomandata postale e senza l'intervento di un soggetto qualificato ed a ciò preposto dal nostro ordinamento giuridico.
La ormai prevalente giurisprudenza di merito conclude per la giuridica inesistenza dell'atto di notificazione quando la notifica della cartella di pagamento viene effettuata da un soggetto sprovvisto del relativo potere.

 

Questo secondo il principio, confermato dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari – sez. distaccata di Lecce n. 212/2013 ma comune alle diverse Commissioni Tributarie Regionali, per cui "in tema di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino, le norme che dettano rigorose e tassative prescrizioni finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell'atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all'esito del procedimento notificatorio, non consentono altra interpretazione se non quella letterale. E poiché la notificazione a mezzo posta è, dal Legislatore, riservata esclusivamente agli uffici che esercitano potestà impositiva con esclusione degli agenti della riscossione che sono invece preposti alla fase riscossiva, la notificazione in questione deve considerarsi inesistente".
In particolare, è opportuno rilevare che l'inesistenza della notifica è un'eccezione formulabile in qualsiasi fase delle procedure di esecuzione e quindi anche oltre i termini brevi previsti dal Legislatore per l'impugnazione. Detto in altre parole l'inesistenza della cartella di pagamento è eccepibile in ogni tempo, ovvero si può ricorrere per tale motivo anche contro cartelle di pagamento risalenti negli anni senza alcun limite. Inoltre la notificazione inesistente non produce effetti giuridici e non può, pertanto, essere oggetto di sanatoria. La Suprema Corte di Cassazione ritiene, infatti, che solo la notificazione nulla sia passibile di rinotificazione sanante, ma non quella giuridicamente inesistente, proprio come in questi casi.

 

Altra questione rilevante, su cui recentemente ha preso posizione il Tribunale di Venezia con una sentenza che può definirsi storica per la sua portata, la numero 3079/2015, attiene invece al contenuto della cartella esattoriale. In particolare, il Giudice adito ha sancito due principi fondamentali in merito alla legittimità delle cartelle esattoriali.
Innanzitutto Equitalia potrà emettere cartelle, notificarle ed agire esecutivamente solo se sarà in possesso dei requisiti validi e documentabili in grado di giustificare le pretese degli enti pubblici per i quali agisce. In secondo luogo, la prova dell'esistenza dei requisiti dovrà essere fornita da Equitalia stessa e dagli enti creditori e non dal cittadino preteso debitore.
"La parte privata, secondo il Giudice veneziano, non può essere gravata della prova di una circostanza negativa, configurandosi onere probatorio di assai difficile adempimento".
Pertanto, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria penderà in capo ad Equitalia, la quale dovrà fornire tutte le informazioni necessarie al cittadino per poter comprendere la pretesa tributaria e, nello stesso tempo, potersi difendere, attraverso l'indicazione dettagliata di elementi essenziali.
Per l'elencazione dei suddetti elementi essenziali si rinvia al precedente articolo "Cartelle di pagamento Equitalia: focus in merito ai vizi di forma", paragrafo 3) completezza delle informazioni.
La portata della succitata sentenza non ha precedenti ed eguali. Pertanto potrebbe generare a cascata la dichiarazione di nullità di centinaia di migliaia di cartelle.