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CARTELLE EQUITALIA: QUANDO IL DIMEZZAMENTO DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE?

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 20213/2015, è intervenuta in merito al termine di prescrizione delle cartelle di pagamento Equitalia, stabilendo la prescrittibilità dei crediti Equitalia in cinque anni, anziché in dieci, nei casi in cui questi originino da atti non definitivi.
Il termine ordinario di 10 anni, infatti, si applica solo a cartelle che derivino da accertamenti ormai divenuti irrevocabili, ossia non impugnati né pagati dal contribuente, oppure oggetto di sentenza passata in giudicato.


Il caso riguardava un soggetto raggiunto da una serie di cartelle esattoriali relative alla tassa rifiuti per gli anni dal 1998 al 2004. Il contribuente aveva presentato ricorso sul presupposto che fosse intervenuta la prescrizione quinquennale, prevista dall'articolo 2948 del Codice Civile, del potere esattivo dell'imposta, stante il fatto che il Comune aveva consegnato i ruoli all'agente della riscossione oltre il termine di legge. La ricostruzione veniva accolta sia dalla Ctp Cosenza sia dalla Ctr Catanzaro. Secondo i giudici di merito, infatti, doveva essere applicato proprio l'articolo 2948 C.c. e non l'articolo 2946 C.c., che invece fissa a 10 anni il termine della prescrizione. Di seguito il testo dell'Ordinanza:

 

"[...] la giurisprudenza, a proposito della applicabilità del termine di prescrizione ordinaria, è tutta riferibile a titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziari) divenuti definitivi, non già invece a cartelle esattive che, se adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell'esistenza del titolo, non possono per questo considerarsi rette dall'irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento. [...] Non vi è perciò dubbio sul fatto che, per poter postulare l'applicabilità del termine di prescrizione decennale, Equitalia avrebbe dovuto indicare l'esistenza di un titolo definitivo a pretendere, antecedente all'emissione delle cartelle, di cui non è stata fatta menzione alcuna".


In tema di riscossione della sanzioni amministrative, infatti, solo nell'ipotesi di definitività dell'atto impositivo la relativa cartella di pagamento può essere emessa entro il temine di prescrizione decennale (art. 2946 C.c.) altrimenti il termine di prescrizione è quinquennale (art. 2948 C.c.). Ad esempio come nel caso di ruoli tardivamente consegnati all'esattore.
Ad ogni modo, è opportuno sapere che per ogni tipo di imposta vi è un termine di prescrizione della cartella esattoriale di Equitalia dopo la notifica al contribuente.
Non sempre vale, infatti, il termine ordinario dei dieci anni.
La prescrizione della cartella di pagamento dipende dal tipo di tributo di cui si chiede il pagamento e, quindi, varia a seconda del caso concreto.
Ad esempio, quando l'oggetto della pretesa esattoriale è un'imposta locale come la tassa sui rifiuti o l'Imu, un credito per contributi previdenziali dovuti all'Inps oppure una sanzione per violazione del Codice della Strada, la prescrizione è quinquennale ed il termine inizia a decorrere dal giorno della notifica della cartella esattoriale.
La prescrizone è di tre anni, invece, nel caso in cui oggetto della cartella Equitalia sia il mancato pagamento del bollo auto.
Infine, nel caso di imposte sui redditi come l'Irpef, l'Ires e anche l'Irap e l'IVA, la prescrizione è di dieci anni.
La prescrizione ordinaria di dieci anni scatta, come detto sopra, tutte le volte in cui Equitalia vanti un credito non in forza di una cartella esattoriale, ma di una sentenza.


Pertanto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la cartella esattoriale non ha una scadenza sempre uguale, ma tutto dipende dal tributo che viene richiesto in pagamento ed i cui estremi possono essere letti nel foglio di dettaglio contenuto all'interno del plico spedito da Equitalia.
Ecco perché la Legge impone i requisiti della chiarezza e della trasparenza della cartella esattoriale, con l'indicazione non solo degli importi e degli interessi, ma anche delle causali, onde consentire al contribuente il controllo dei termini di prescrizione. Una volta decorso il termine (di 3, 5 o 10 anni, a seconda del caso) dalla notifica della cartella, il credito che Equitalia pretende di riscuotere dal contribuente, infatti, potrebbe essere scaduto.
La prescrizione decennale non vale per le cartelle esattive adottate sulla base di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento sull'esistenza del titolo: si tratta di atti notificati al contribuente che non possono quindi essere considerati definitivi.