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LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI: COME EVITARE LA SVENDITA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE IN CASO DI MANCANZA DI LIQUIDITA'

La liquidazione del patrimonio del debitore è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge 3/2012, che disciplina tre differenti procedure di risoluzione dello stato di insolvenza: l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore ed, appunto, la liquidazione del patrimonio del debitore.

 

Chi può utilizzare questa procedura?
La procedura in oggetto può essere validamente instaurata sia dai cosiddetti imprenditori "sotto soglia", ossia da coloro che non sono soggetti al fallimento (piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere, ecc. ), sia dai singoli consumatori persone fisiche che versino in uno stato di sovraindebitamento.
Per sovraindebitamento deve intendersi la situazione di perdurante squilibrio tra gli impegni finanziari assunti e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. In altre parole il soggetto non deve essere in uno stato di rilevante difficoltà finanziaria che non gli permetta di pagare i propri creditori (cd "crisi irreversibile conclamata").

 

Come instaurare la procedura e quale documentazione è necessaria?
La procedura viene instaurata con domanda depositata al Tribunale competente territorialmente per il luogo di residenza del debitore (se questo è un consumatore), o di quello della sede effettiva dell'attività se il debitore è una impresa. Unitamente alla domanda dovranno essere depositati tutti i documenti di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 9 della Legge 3/2012.
In particolare:
- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- l'indicazione di tutti i beni del debitore;
- l'indicazione di tutti gli eventuali atti di disposizione del proprio patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l'attestazione della fattibilità del piano;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia;
- se il debitore è un'impresa, le scritture contabili degli ultimi tre esercizi unitamente a dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.

 

Oltre a tali documenti, l'art 14 ter L. 3/2012 precisa che alla domanda devono essere allegati anche l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
1- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
2- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
3- il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni (è chiaro che i contenuti di queste prime tre lettere devono essere riportati nella relazione dell'organismo solo se il debitore è una persona fisica);
4- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
5- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda(comma 3°).

 

Quali beni sono esclusi dall'inventario?
Non tutti i beni del debitore possono essere utilizzati per soddisfare i creditori. In particolare la Legge nr 3/12 prevede l'esclusione dei seguenti beni:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

 

Perché ricorrere alla procedura di liquidazione?
Quando la domanda di avvio rispetta tutti i requisiti richiesti, il Tribunale emette un decreto con il quale dichiara formalmente l'apertura della procedura di liquidazione.

In particolare:

1. fino a che non sia emesso il provvedimento finale di chiusura della liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sui beni facenti parte del patrimonio oggetto della liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al decreto di apertura della procedura.
2. Viene data pubblicità della domanda e del decreto di apertura;
3. se il patrimonio prevede beni immobili o mobili soggetti a registrazione, dispone la trascrizione del decreto;
4. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi (ad esempio, quando si tratta dell'abitazione o del luogo ove viene svolta l'attività imprenditoriale);
5. fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 6°, lettera b), ovvero individua la somma ritenuta congrua per il mantenimento del debitore e della sua famiglia e, pertanto, dispone che tale somma sia esclusa dalla massa attiva della liquidazione;

 

Pertanto, i benefici sono molteplici.

 

Anzitutto non possono essere iniziate o proseguite esecuzioni da coloro che vantano crediti nati in precedenza al deposito della domanda in Tribunale. Inoltre, la procedura di liquidazione rimane aperta fino al momento in cui il programma di liquidazione non sia completato ed, in ogni caso, per i quattro anni successivi alla presentazione della domanda.
In conclusione, nel caso in cui il soggetto si trovi ad avere una molteplicità di beni (soprattutto immobili) ma non disponga della somma di denaro liquido per provvedere al pagamento di tutti i creditori, potrà ricorrere alla procedura di oggetto al fine di accordarsi con questi ultimi, controllare in modo certo la propria situazione debitoria (il Tribunale "sorveglia" la corretta esecuzione dell'accordo), continuare la propria vita senza il timore di improvvise procedure esecutive, ripianificando così il budget della famiglia.