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QUALI DANNI DEVE RISARCIRE EQUITALIA PER INGIUSTA ISCRIZIONE IPOTECARIA

La società Equitalia, quale ente preposto alla riscossione, ha il potere di iscrivere ipoteca sui beni immobili dei debitori in forza di quanto previsto dal D.P.R. n. 602/1973.
Tuttavia accade di frequente che nell'esercitare questo potere, Equitalia manchi di rispettare le regole procedurali imposte dal legislatore.
Le violazioni più diffuse sono le seguenti:
1) mancata comunicazione dell'avviso di iscrizione: con l'entrata in vigore della legge n. 106/2011, Equitalia ha l'obbligo di trasmettere al debitore un avviso con cui avverte che in caso di mancato pagamento delle somme dovute nel termine di 30 giorni provvederà all'iscrizione ipotecaria. L'iscrizione ipotecaria effettuata in assenza del predetto avviso sarà quindi invalida e inefficace;
2) inosservanza della soglia minima: la legge n. 73/2010 vieta l'iscrizione ipotecaria per crediti inferiori ad Euro 8.000,00. Qualora poi l'iscrizione sia effettuata su un immobile che il debitore ha adibito a sua abitazione principale, la legge n. 106/2011 ha introdotto l'ulteriore soglia di Euro 20.000,00 sotto la quale non sarà possibile procedere a iscrizione ipotecaria, pena l'invalidità della stessa;
3) mancata notifica dell'intimazione di pagamento: quando dalla notifica della cartella esattoriale sia trascorso più di un anno, Equitalia per poter procedere all'iscrizione ipotecaria deve prima notificare atto di intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973. Il mancato rinnovo dell'invito di pagamento comporta l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria.
In questi casi l'Ente di riscossione aggredisce il patrimonio del contribuente senza rispettare quelle norme volte proprio a contrastare possibili situazioni di abuso.

 

Contro la condotta illegittima di Equitalia il cittadino potrà avanzare innanzi al Giudice istanza per cancellazione dell'ipoteca e contestualmente pretendere il risarcimento del danno patito.
Proprio con riferimento al pregiudizio subito dal contribuente, la Cassazione riconosce ormai da tempo la piena risarcibilità del danno patrimoniale derivato dalla errata iscrizione ipotecaria.
E' recente la pronuncia del Tribunale di Lamezia Terme che in data 21.11.2011, dopo aver accertato che l'iscrizione ipotecaria era stata illegittimamente effettuata da Equitalia per un importo inferiore alla soglia di Euro 8.000,00, condannava l'Ente a risarcire in favore del proprietario dell'immobile un danno commisurato all'importo della caparra che quest'ultimo non aveva potuto riscuotere. Al momento dell'acquisto infatti l'acquirente revocava la propria promessa essendo venuto a conoscenza dell'iscrizione ipotecaria gravante sul bene.

 

Ma cosa accade se oltre al danno economico in senso stretto il cittadino ha subito anche un danno non patrimoniale?
Si tratta di un'ipotesi non infrequente. L'esercizio di una azione di riscossione coattiva, sulla base di presupposti illegittimi e mediante azioni che aggrediscono il patrimonio del cittadino, generano in quest'ultimo un senso di ingiustizia accompagnato da stress, ansie, patemi d'animo perduranti nel tempo suscettibili di trasformarsi in vere e proprie patologie.

 

Qualche anno fa una imprenditrice leccese impugnava innanzi al Giudice tributario alcune cartelle esattoriali riguardanti la tassa per lo smaltimento dei rifiuti poiché ritenute non dovute. Il Giudice adito sospendeva l'efficacia esecutiva delle predette cartelle, ma ciononostante Equitalia comunicava alla contribuente di aver iscritto ipoteca sull'immobile di sua proprietà. A seguito di tale notizia l'imprenditrice veniva colta da un malore che la costringeva anche la ricovero ospedaliero. A seguito dello shock subito sviluppava una patologia ansiosa che sfociava in attacchi di panico, disturbi di ansia, insonnia e crisi di pianto.
La contribuente radicava allora avanti al Giudice di Pace di Lecce una causa per ottenere il risarcimento del danno patito. Il Giudice di pace, all'esito della perizia medico legale disposta d'ufficio, stabiliva con sentenza n. 3013 del 17 luglio 2013 che fosse agevole ipotizzare un nesso di causalità tra la notizia della iscrizione ipotecaria illegittima e la reazione traumatica da stress riportata dalla imprenditrice. Pertanto condannava Equitalia a risarcire nei confronti della contribuente il danno biologico accertato nella misura fissata dalle tabelle per le lesioni c.d. micro permanenti.

 

Il Giudice di merito nella definizione del giudizio faceva proprio un principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità ovvero il principio per cui la condotta della Pubblica Amministrazione, e quindi anche degli organi che agiscono per essa, debba essere improntata al criterio del neminem laedere: ossia il dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica.
Risulta quindi acclarato che anche in ambito tributario il danno non patrimoniale è risarcibile. Tuttavia permangono delle incertezze con riferimento alle possibilità reali di far valere tale diritto.
Infatti per essere risarcibile il danno non patrimoniale dovrà comunque concretarsi in una lesione tale da superare la soglia minima di serietà e gravità richiesta per il danno biologico, non essendo invece riconosciuto dalla giurisprudenza un diritto ad essere risarciti per i fastidi, i disagi e le c.d. "perdite di tempo" che l'illegittima condotta di Equitalia costantemente provoca.
Si tratta in ogni caso di un terreno in cui gli sviluppi giurisprudenziali sono in continua evoluzione. Ultimamente alcuni Giudici hanno trovato soluzioni alternative come quella di condannare l'Ente di riscossione al risarcimento del danno non patrimoniale per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a fronte di condotte processuali "abusive". In questo modo, seppur limitatamente al contesto processuale, è possibile ottenere un risarcimento per l'ingiusta perdita di tempo, energie e risorse dispiegate per difendersi dall'ingiusta condotta posta in essere da Equitalia.