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ESTINGUERE O SOSPENDERE LA VENDITA DEL CAPANNONE MESSO ALL'ASTA? ECCO COME.

Quando a causa di una serie di aste giudiziarie andate deserte, il prezzo di vendita della casa pignorata (oppure del capannone lavorativo) subisce un eccessivo deprezzamento rispetto al reale valore dell'immobile, la normativa vigente consente al debitore di ottenere dal Giudice dell'Esecuzione l'estinzione della procedura esecutiva e la conseguente restituzione del bene messo all'asta.

 

In tal senso è stato introdotto l'art. 164 bis disp. att. c.p.c. (ex D.L. 12 settembre 2014, n. 132 conv. nella Legge 10 novembre 2014, n. 162.), entrato in vigore l'11.11.2014 ed applicabile, per espressa previsione, alle procedure esecutive in corso: "quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo".

 

Se il bene, nonostante i ribassi applicati nei vari tentativi, rimane invenduto, fino a che punto la procedura deve ulteriormente procedere?

Il Tribunale di Como ha "osservato che costituisce un serio indizio di infruttuosità dell'espropriazione forzata la circostanza per cui, pure a seguito di molteplici esperimenti di vendita, il bene non ha suscitato interesse nel mercato, e ciò nonostante l'ampia pubblicità attuata ed il fatto che sia stato posto in vendita ad un prezzo estremamente esiguo in valori assoluti" (Tribunale Como, I° Sez Civ, 15/02/15).

Il Tribunale di Napoli, invece, si è soffermato sugli effetti stabilendo che la procedura debba estinguersi con restituzione del bene nella disponibilità del debitore.

Tale indirizzo è stato favorevolmente accolto anche dal Tribunale di Belluno: "qualora, dopo vari esperimenti di vendita con esito negativo, risulti evidente l'inutilità della prosecuzione del processo esecutivo, lo stesso potrà essere dichiarato estinto in nome del principio costituzionale di ragionevole durata del processo e di quello di "necessaria utilità" del processo esecutivo stesso, principi che consentono di ammettere una fattispecie seppure atipica di estinzione al fine di evitare che lo scopo prefissato dal legislatore sia palesemente frustrato dalla prosecuzione di un'esecuzione che ha già dato dimostrazione di essere infruttuosa, vanamente costosa e totalmente antieconomica"(Trib. Belluno, ord. del 3.06.2013).

 

In conclusione, quando il debitore si trova in una situazione come quella descritta, e cioè quando si veda espropriato un proprio bene acquistato a prezzo pieno che dopo una lunga serie di aste andate deserte raggiunga un prezzo di vendita nettamente più basso rispetto a quello dovuto, potrà legittimamente ottenere una pronuncia di estinzione della procedura immobiliare. Nel caso in cui non fosse ravvisabile una diminuzione del prezzo tale da giustificare l'estinzione della procedura, il debitore potrà comunque ottenere una sospensione della stessa.
Tribunale di Roma, nell'anno 2013, ha statuito che devono essere sospese per un anno le esecuzioni immobiliari quando si siano già tenute cinque aste senza aggiudicazione ed il prezzo del bene si sia già ridotto di circa un terzo rispetto al valore stimato dal perito (Trib. Roma, ord. del 9 Maggio 2013). L'art 586 cpc prevede la possibilità per il Giudice dell'esecuzione di sospendere la vendita immobiliare quando il prezzo sia notevolmente inferiore a quello giusto.