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RISARCIMENTO DEL DANNO QUANDO EQUITALIA AGISCE SENZA LEGITTIMI PRESUPPOSTI.

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza nr 25852/2015 ha chiarito come l'Agente della riscossione (Equitalia o Sorit spa) che prosegue nel recupero dei crediti nei confronti del contribuente del tutto ingiustificatamente, ossia senza averne diritto o in assenza dei presupposti di legge, è tenuto all'integrale risarcimento dei danni patiti dal medesimo, comprensivo anche delle spese sostenute per il giudizio.


Infatti, Equitalia (o Sorit spa) quando procede con l'instaurazione di procedimenti di recupero del credito, agisce in giudizio in proprio, e pertanto spetta alla medesima la scelta se procedere o meno con l'azione e, in corso di causa, se desistere rinunciando alla domanda oppure insistere nel merito. Ne consegue che, essendogli riconosciuta una legittimazione processuale autonoma, nonostante la qualità di mandatario dell'ente impositore, anche l'agente della riscossione può (e deve) essere condannato qualora la sua azione sia illegittima e provochi un danno al contribuente.

 

A riguardo, la Corte di Cassazione con il provvedimento in oggetto ha stabilito: "
L'addetto alla riscossione tributi non può infatti ritenersi esonerato dall'osservanza del disposto dell'art. 96 c.p.c. per il solo fatto di agire nella qualità di mandatario dell'ente impositore. Come correttamente rilevato [...], la condanna ex art. 96 3° comma si fonda, nella specie, non già sul rilievo dell'avvenuta duplicazione delle domande, ma sul successivo comportamento processuale di Equitalia, che non solo ha ignorato le motivazioni in base alle quali esse erano state respinte dal giudice delegato, ma neppure si è curata di operare i dovuti controlli nel corso del giudizio, nonostante avesse richiesto e ottenuto un rinvio dell'udienza proprio a tale scopo.
 Ebbene, non v'è alcuna norma, fra quelle dettate in materia di riscossione dei tributi, dalla quale possa desumersi l'obbligo dell'agente di impugnare il provvedimento di esclusione del credito e di insistere per l'accoglimento di una domanda della quale, sulla scorta dei documenti che sono in suo possesso, può agevolmente verificare la manifesta infondatezza. Il mandatario, infatti, non è un mero esecutore materiale degli ordini che provengono dal mandante, ma ha piena ed autonoma capacità processuale ed è perfettamente in grado di decidere se, a fronte del rischio meramente ipotetico (e pressoché insussistente in una fattispecie quale quella in esame) di essere chiamato a rispondere del mancato riconoscimento del credito da parte dell'ente impositore, sia per lui più conveniente iniziare o proseguire un'azione che, per la sua palese pretestuosità, potrebbe comportare l'irrogazione di una sanzione ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
"


In altri termini, l‘agente alla riscossione agisce in giudizio in proprio, sia pure in virtù del sottostante rapporto di mandato intercorrente con l'ente impositore, cosicché spetta all'agente stesso, e non al mandante, la scelta processuale più adeguata al caso concreto: ne consegue che, al pari di ogni altro soggetto dotato di legittimazione, anche l'agente soggiace alla sanzione processuale derivante dall'aver agito con colpa grave, per avere (come nel caso di specie) insistito per ottenerne l‘accoglimento della pretesa nonostante l'insussistenza dei presupposti fin dall'inizio; e persino dopo aver usufruito, a sua richiesta, di un apposito termine per verificare i documenti già in suo possesso.

 

In conclusione, il comportamento dell'Agente di Riscossione (quanle Equitalia o Sorit spa) deve essere attentamente valutato poiché, nei casi in cui gli atti posti in essere si rivelassero infondati, l'eventuale danno patito dal contribuente dovrà essere integralmente risarcito.