Studio Legale Bologna
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#BLOCCOESECUZIONE #CESSIONECARTOLARE #TRIBUNALE-DI-BOLOGNA: Le difese svolte dallo studio Legale Di Maso bloccano la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto

Accade di frequente che il proprio debito a sofferenza - stipulato con il proprio Istituto di Credito -venga ceduto dalla Banca a società di recupero crediti. In tal caso quest'ultime avviano attività di recupero nei confronti del debitore ottenendo nei riguardi di quest'ultimo un'ingiunzione di pagamento, allo scopo di munirsi di un titolo idoneo ad avviare attività esecutiva contro i beni dei debitori. Sostanzialmente è quanto accaduto al nostro assistito al quale veniva ingiunto dalla cessionaria di una somma molto rilevante. Tuttavia è bene sapere che quando si verifica una cessione del proprio credito – in forza di un'operazione di cartolarizzazione – la cessionaria dovrà essere in grado di provare che all'interno di quella operazione rientri con esattezza il credito vantato nei riguardi del debitore. Ma vi è di più. Infatti nel caso di specie la Banca agiva in combinato disposto non solo avverso il debitore principale ma pure nei confronti della sua garante - la quale risultava stipulataria di una fideiussione redatta su schema ABI. Dettagliatamente si tratta di un novero di garanzie fideiussorie denominate in tal modo – poiché redatte su formulari predefiniti dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) - riportanti clausole vessatorie a discapito del garante firmatario e – allo stesso tempo lesive della legge sulla concorrenza vigente e per questo nulle. Pertanto – a corollario di quanto detto - le difese svolte dallo studio in sede di opposizione - evidenziavano la mancanza della titolarità del credito la carenza di legittimazione attiva unitamente alla nullità della fideiussione ABI sottoscritta dalla garante - sulla base delle seguenti argomentazioni "per il solo tramite dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non vi sarebbe prova del fatto che i crediti ad oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo siano ricompresi fra quelli enunciati all'interno dell'avviso di cessione. Si ribadisce la nullità dei contratti di fideiussione redatte su schema ABI poiché riportanti clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed altresì per lo spirare dei termini sanciti ex art. 1957 c.c. Per questi motivi il giudice accoglieva le nostre difese disponendo quanto di seguito "ritenuto che tale eccezione appare formulata in modo specifico – esaminati i documenti prodotti – non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto". Grazie alla pronuncia in esame - il nostro assistito ha inibito il rischio imminente di subire un procedimento esecutivo – con la conseguenza di patire lo spossessamento dei propri beni mobili o immobili. Così facendo la Banca non potrà agire sui beni del debitore fino alla completa definizione del processo. Di seguito la Sentenza potrà confermare verosimilmente le ragioni dell'assistito il quale in astratto potrebbe risultare anche vittorioso. Per info: https://www.studiolegaledmg.it