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#Arbitrato #Bancario #Finanziario: Ricorsi stragiudiziali all'ABF fino 200 mila euro

La Banca d'Italia in merito, alla disciplina dell'Arbitrato Bancario Finanziario (ABF), in attuazione della Direttiva Europea 2013/11/UE ha introdotto delle modifiche molto interessanti per i contraenti. In primis, prima di addentrarsi nel merito della suddetta questione, é importante analizzare il vantaggio che può costituire uno strumento di giustizia alternativa come può essere l'Arbitrato Bancario. Una delle tante prerogative che assume questo specifico strumento é quella della sicurezza di affidare la propria controversia a qualcuno davvero specializzato nel settore, ed inoltre anche la sicurezza che "l'arbitro o il collegio arbitrale" potranno decidere in ordine alla controversia con tempistiche prestabilite, e con costi prefissati, quasi sempre inferiori a quello di un normale giudizio ordinario. Precisamente l'Arbitrato Bancario Finanziario (ABF), veniva introdotto nel panorama giuridico italiano dalla Banca d'Italia nel 2009, in attuazione dell'articolo 128-bis del decreto legislativo primo settembre 1993 N. 385, Testo Unico Bancario), il quale esplicita: "1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. 2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento. 3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un esposto da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica all'esponente la possibilità di adire i sistemi previsti dal presente articolo". I collegi arbitrali interessati su base nazionale sono Milano, Napoli, Roma, insieme a quelli inseriti nel 2016 Bari, Bologna, Palermo e Torino. Ora, vediamo dettagliatamente quelle che sono state le modifiche, che interessano i correntisti e i consumatori, apportate da Banca d'Italia a questo istituto: • L'innalzamento del limite di valore delle controversie che possono essere sottoposte all'Arbitro; • L'introduzione di un contraddittorio mediante la presentazione di repliche e controrepliche; • Il rafforzamento del ruolo del Collegio di coordinamento; • L'istituzione della Conferenza dei Collegi come sede di confronto informale e raccordo informativo tra i collegi; • Sono stati inoltre rivisti i tempi della procedura e sono stati scanditi nettamente i diversi momenti della stessa. Adesso analizziamo quali sono le novità più rilevanti e di maggior rilievo che sono state introdotte a tutela dei consumatori. Per quanto riguarda la competenza per valore, quest'ultima é stata innalzata del doppio. Di fatto all'Arbitrato Bancario Finanziario si possono sottoporre controversie in ordine ai servizi bancari e finanziari con la verifica di diritti, obblighi e facoltà di qualsiasi valore. Invece nel caso di un rimborso o di una richiesta di risarcimento del danno il valore da non superare é di 200.000,00 euro, e cioè il doppio di quello che era disciplinato precedentemente. La Circolare in merito si esprime con queste parole: "Questo innalzamento del limite di valore amplia la tutela offerta dall'Arbitro nei confronti di tutti i clienti, sia consumatori che non consumatori, consentendo di ricorrere all'Abf per importi superiori a quelli previsti in precedenza." In ordine invece al limite temporale, il correntista per adire l'ABF, deve valutare precisamente che i comportamenti posti in atto non siano stati commessi il sesto anno precedente alla proposizione del ricorso. Quest'ultima prerogativa del limite temporale, però, é sottoposta ad un regime transitorio e si applicherà solo a partire dal 1° ottobre 2022, dove fino a questa data si attuerà il limite temporale finora vigente (controversie relative a comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009). In più, un'altra decisione importante é stata presa in merito alla tempistica della definizione delle liti, la quale è di 90 giorni, prorogabile, per un massimo di 180, termine massimo entro il quale l'Arbitrato Bancario Finanziario deve esprimere la propria decisione.