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#Centrale-Rischi #Cancellazione: Come procedere in caso di segnalazione alla centrale rischi.

Cittadini ed imprenditori che intendono accedere al credito attraverso mutui, leasing, fido di conto corrente, devono dimostrare alla banca la capacità di restituire la somma richiesta in prestito alle scadenze stabilite. Per questo motivo, trovarsi nello stato di "cattivo pagatore" significa non poter più accedere al credito a causa della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Per questa problematica bisogna porre rimedio alla propria situazione di stato di insolvenza e trovare una soluzione per ottenere la cancellazione della segnalazione nella Centrale Rischi. Partendo dal presupposto che la Centrale Rischi della Banca d'Italia gestisce le informazioni creditizie su qualsiasi azienda o privato che abbia aperto un qualsivoglia tipo di finanziamento. Molto spesso, in caso di assegni scoperti, o un mancato pagamento o anche un semplice ritardo nel pagamento delle rate, vengono segnalati e archiviati, realizzando un vero e proprio "profilo di merito creditizio", accessibile ad ogni banca, che determina l'affidabilità e il grado di solvibilità di ogni soggetto. Lo stato di insolvenza e l'obbligo di preavviso La segnalazione alla Centrale dei Rischi, scaturisce da una valutazione riferibile alla complessiva situazione finanziaria del soggetto e deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile con la condizione di insolvenza" (Cass. civ. Sez. I, 01/04/2009 n° 795; Cass. civ. Sez. I, 09/07/2014 n° 15609). La segnalazione a sofferenza non può, quindi, scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma può dipendere solo dalla valutazione di uno stato di insolvenza grave e non transitorio, opportunamente accertato dalla Banca e di cui deve essere fornita adeguata prova. Inoltre, l'art. 125, comma 6, T.U.B. prevede, inoltre, che "i finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito". Ecco, dunque, un'importante tutela rivolta al consumatore, ovvero una persona fisica e non Società, il diritto al "preavviso", che deve essergli comunicato per iscritto sia a lui, sia ai soggetti co-obbligati (fideiussori e/o garanti) indicando in maniera non equivoca l'imminente segnalazione "a sofferenza" del credito in tempo utile per permettere al soggetto debitore di intervenire per regolarizzare il pagamento. La segnalazione in Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, viene cancellata in automatico, in un periodo di tempo che va dai 12 ai 36 mesi, quando viene a cessare lo stato di insolvenza o il credito viene rimborsato o ceduto a terzi. Come difendersi dall'errata o abusiva segnalazione in Centrale dei Rischi di Banca d'Italia? Può essere il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario L'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) offre la possibilità di consentire al cliente di ottenere una decisione della controversia da un organismo indipendente ed imparziale, in modo semplice, rapido ed economico, rispetto alla tutela ordinaria. Occorre precisare che tale tutela può essere esperita solo se la questione non sia già stata sottoposta all'autorità giudiziaria o all'esame di arbitri o conciliatori, e deve essere necessariamente preceduta dalla presentazione di un reclamo scritto all'intermediario, il quale ha trenta giorni di tempo per rispondere, decorsi i quali (o nel caso in cui il riscontro non sia soddisfacente per il cliente). Il cliente che ritiene di essere stato erroneamente o illegittimamente segnalato, può, in sostanza, chiedere all'ABF di accertare l'illegittimità della segnalazione e di ordinare all'intermediario di procedere alla cancellazione della segnalazione dalla banca dati, e di condannarlo al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti a causa della segnalazione. Tra gli "svantaggi" del ricorso all'ABF vi è il fatto che non è possibile poter citare testimoni o richiedere consulenze tecniche d'ufficio, il che può comportare dei limiti in punto di prova della quantificazione del danno. Questo ultimo aspetto è comunque mitigato dall'apparato sanzionatorio in cui l'intermediario incorre in caso di inadempimento, essendo pubblicate le notizie di inadempimento sul sito dell'ABF. Oppure il ricorso ex art. 700 c.p.c. Un altro strumento di tutela, è dato dall'azione cautelare ex art. 700 c.p.c., mediante la quale è possibile ottenere, in via anticipata rispetto ad una sentenza di merito, la cancellazione o la sospensione della segnalazione in Centrale Rischi. Tale rimedio trova la sua ratio legis nel fatto che una segnalazione errata a sofferenza determina l'impossibilità di accedere al credito bancario per il soggetto segnalato e ciò costituisce per questi un irreparabile pregiudizio per il futuro. L'accoglimento del ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è subordinato alla presenza di due fondamentali presupposti processuali, ovvero l'esistenza dei presupposti giuridici ed il periculum in mora, ovvero il danno grave ed irreparabile che si subisce in caso di mancata tempestiva cancellazione. Ecco perchè è importante conoscere ed analizzare la propria Centrale Rischi, altrimenti si rischia di far fallire le proprie imprese.