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#CessioneCartolare #Illegittimità: Il Tribunale di Viterbo ribadisce l'illegittimità della riscossione dei crediti bancari deteriorati da parte delle società di cartolarizzazione non iscritte all'albo 106 T.U.B.

Recentemente ha fatto scalpore la notizia diffusa dalla trasmissione televisiva "Report" ove è stata affrontata la tematica vertente le possibili infiltrazioni delle organizzazioni criminali all'interno del mercato dei cd. "crediti cartolarizzati da società NPL ". Dettagliatamente si tratta di società che acquistano dalle Banche pacchetti di crediti deteriorati derivanti da mutui, finanziamenti, fidi, conti correnti revocati poiché appartenenti a debitori in difficoltà ossia: con pagamenti arretrati oppure omessi. Così facendo le società menzionate acquistano tali crediti in sconto e tale "saldo" viene giustificato dal fatto che saranno loro a dover agire in giudizio verosimilmente per procedere alla riscossione coattiva di quel credito / debito che hanno acquistato. Tuttavia l'aspetto rilevante – che poi è motivo della seguente pronuncia commentata – è che l'attività di riscossione di crediti bancari deteriorati – in Italia – non può essere svolta da chiunque ma esclusivamente da soggetti giuridici che risultano iscritti all'interno di un albo speciale predefinito previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario. E per quale motivo il legislatore ha posto in essere siffatta esigenza di controllo? Semplicemente si tratta di una necessità di tutela dell'Ordine pubblico poiché in mancanza del suddetto vincolo - la cui sussistenza del soggetto all'interno dell'albo è sintomatica del possesso di una schiera precipua di valori di legalità , trasparenza, affidabilità e correttezza – l'attività di recupero dei crediti bancari deteriorati potrebbe essere svolta in astratto anche da soggetti con fini ed intenti illegittimi : si pensi ad es. all'attività di riciclaggio del danaro derivante da proventi illeciti. Ed è proprio nel solco di quanto detto che il Giudice di Viterbo – ha ribadito – ancora una volta – quanto detto poc'anzi ossia che "I servizi di riscossione di crediti ceduti e di pagamento delle operazioni di cartolarizzazione possono essere svolti solo da Banche o Intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 T.U.B. Nel caso di una delega in favore di una società non iscritta all'albo vi sarà palese violazione dell'art. 106 T.U.B. E dell'art. 132 T.U.B. (esercizio abusivo dell'attività finanziaria)". Per questi motivi può capitare che il debitore stia subendo un procedimento esecutivo, con il proprio immobile già in asta e pronto per essere alienato a potenziali offerenti, incardinato da un creditore procedente privo dell'iscrizione all'interno dell'albo 106 T.U.B. - privo pertanto dei requisiti per procedere al recupero del debito che avevate maturato in origine con una Banca. Ragion per cui è sempre utile procedere all'analisi preliminare della propria posizione debitoria poiché ciò che può apparire scontato alla nostra persona può rivelarsi un dettaglio estremamente rilevante per un professionista tale da capovolgere in giudizio una situazione assai difficile per il debitore. Per info: https://www.studiolegaledmg.it