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#DEBITO #AGENZIA DELLE ENTRATE: #Nullo l'atto notificato alla vecchia residenza del contribuente

Con sentenza n. 5798/2020, la Corte di Cassazione ha sancito che è nulla la notifica di un atto fiscale inviato presso la vecchia residenza del contribuente sulla base del fatto che il ricorrente aveva trasferito la sua residenza anagrafica in altro Comune lamentando di non aver mai ricevuto il questionario di richiesta di documenti precedente l'avviso di accertamento. Durante il processo era infatti emerso che l'invio del medesimo era stato fatto presso la vecchia residenza. Secondo gli Ermellini, tale variazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 3, è opponibile ad Agenzia delle Entrate dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata, a prescindere dalla sua comunicazione all'Ufficio. A nulla vale il fatto che la consegna sia stata effettuata nelle mani di un parente che risiede presso la vecchia residenza: questo tipo di consegna, infatti, non fa presumere la convivenza non meramente occasionale, per cui la notifica è nulla.