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Studio Legale Di Maso

#DEBITO #BANCARIO #ESECUZIONE #IMMOBILIARE: Nulla l'aggiudicazione dell'immobile se la vendita viene pubblicizzata con modalità illegittime.

La Corte di Cassazione Sez. Civile con sentenza n. 18334 del 09/07/2019, nell'ambito di una procedura espropriativa, ha statuito la nullità dell'aggiudicazione dell'immobile e la conseguente nullità del decreto di trasferimento, sulla base del fatto che la pubblicità obbligatoria veniva effettuata dal professionista delegato mediante l'utilizzo di siti internet non ricompresi tra quelli indicati per legge. Il ricorrente, quale soggetto debitore, lamentava, in particolar modo, l'omessa pubblicità sui siti internet indicati dalla legge a cura del professionista delegato, rilevando una violazione dell'art. 490 c.p.c. nonché una violazione dell'Ordinanza di delega del Giudice. Il professionista delegato, dunque, era tenuto a individuare il sito internet dove effettuare la pubblicità ricorrendo a uno di quelli destinati alla pubblicità telematica ai sensi delle disposizioni citate. Pertanto, il potere di scelta del professionista era limitato solamente ai "siti preposti", ossia quelli previsti dall'art. 173-ter disp. att. c.p.c. La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sulla questione, accoglieva il ricorso presentato dal debitore e stabiliva la nullità dell'aggiudicazione dell'immobile e del decreto di trasferimento. Questa importantissima decisione dimostra che è sempre possibile ottenere la giusta tutela, anche quando tutto sembra essere perduto, per questo il nostro studio da anni si occupa di queste tematiche, per avere la possibilità di dare le giuste risposte ai clienti che hanno problematiche legate alla gestione di debiti bancari e non solo