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#DEBITO E #FALLIMENTO: Le #Startup possono fallire

Il legislatore, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.l. 179/2012, ha disposto che non sono assoggettabili al fallimento le start-up innovative, pur se costituite come società di capitali in forma di società cooperativa, che abbiano come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Questo regime di esenzione ha una durata pari a cinque anni, decorrenti dalla data di costituzione delle suddette società, ossia dal momento in cui esse vengono iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Nella relazione illustrativa, inerente al medesimo decreto (d.l. 179/2012) vengono spiegate le ragioni di questa deroga, motivata «dall'elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività di alto livello d'innovazione» Dunque, per effetto dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, viene meno, la facoltà di dichiarare fallimento per le start-up. Nello specifico, l'art. 31, d.l. 179/2012, stabilisce che «le start up innovative non sono soggette alle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II dalla legge n. 3/2012». Pertanto, la crisi di queste società, si risolve esclusivamente attraverso l'accordo di composizione della crisi oppure con la liquidazione dei beni, definite ai sensi della legge n. 3/2012, mentre viene esclusa l'applicabilità del piano del consumatore. Tuttavia, l'esenzione delle start up innovative dalle procedure concorsuali è limitata, a tal proposito, l'articolo 31 comma 4 del succitato d.l. 179/2012, dispone che «Qualora la start up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione». L'onere di provare la sussistenza dei requisiti di legge, inerenti allo status di start up innovativa, ai sensi dell'art. 25 comma due del d.l. n. 179/2012, spetta alla società resistente in sede prefallimentare. A tal proposito, recentemente il Tribunale di Udine ha confermato che «la società resistente la quale, non ha neppure provato, pur essendone onerata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 25 (...), considerato che i requisiti previsti per le start up innovative devono persistere anno per anno, in armonia con quanto viene sancito, ai sensi dell'art. 31 del medesimo d.l. 179/2012, sicché tale inottemperanza è già di per se sufficiente per affermare la perdita, nel 2017, da parte della società delle condizioni di legge per godere dell'esenzione della procedura fallimentare Tuttavia nel 2019, il Tribunale di Modena ha espresso altresì un ulteriore orientamento in virtù del quale, decorso un quinquennio dalla costituzione della società, a prescindere dal momento in cui vengano accertati e certificati i requisiti della c.d. start up innovativa, quest'ultima sarà assoggettabile comunque alle procedure concorsuali maggiori. Di seguito la sentenza del Tribunale dispone che «sebbene l'esclusione dalle procedure concorsuali diverse dal c.d. Sovraindebitamento non sia rinunciabile, la ricorrente possa cionondimeno essere assoggettata a fallimento, essendo decorso il termine di cinque anni dalla sua costituzione, così come evincibile dall'art.31, comma 4 d.l. 179/2012, infatti tale disposizione prevede l'esenzione dalla procedure concorsuali maggiori solo per un quinquennio dalla costituzione della società, a prescindere dal momento in cui vengano accertati e certificati i requisiti della c.d. Start-up innovativa ossia con la conseguente iscrizione della stessa all'interno della sezione speciale del Registro delle Imprese". Dunque, viene espresso un orientamento in virtù del quale, decorso un quinquennio dalla costituzione della società, a prescindere dal momento in cui vengano accertati e certificati i requisiti della c.d. Start up innovativa, quest'ultima sarà assoggettabile alle procedure concorsuali maggiori. Il nostro studio attraverso la propria competenza saprà guidarvi, nel migliore dei modi, nella scelta della procedura corretta nel caso in cui la vostra start-up si ritrovi in un grave stato di crisi o d'insolvenza.