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#DEBITO E REATI #FALLIMENTARI: #Bancarotta #fraudolenta documentale - la mera trascuratezza esclude il reato

Non sussiste bancarotta fraudolenta se le omissioni nelle scritture contabili riguardano periodi limitati e sono frutto di trascuratezza e non della volontà di non rendere ricostruibile il patrimonio ed il movimento degli affari. E' quanto emerge dalla sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 17 giugno 2019, n. 26613 Per la bancarotta fraudolenta documentale, l'elemento psicologico deve, quindi, essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore.