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#MUTUOFONDIARIO #SOSPENSIONEFFICACIAESECUTIVA: La mancata produzione del contratto di cessione del credito determina la sospensione dell'efficacia esecutiva del mutuo fondiario

La recentissima Ordinanza emanata dal Tribunale di Luca, il 26 marzo 2021, ha disposto la "sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto in quanto "la mancanza di titolarità dal lato attivo del rapporto per effetto dell'omessa produzione di contratto di cessione del credito, che vale a dimostrare che al successore a titolo particolare in una vicenda di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. sia stato trasferito anche lo specifico rapporto dedotto in giudizio (Cass. 24798/2020)". Dettagliatamente la suddetta decisione trova sfogo all'interno di un procedimento incardinato innanzi all'Ill.mo Tribunale nominato, mediante opposizione all'atto di precetto con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il quale traeva linfa sulla base di un mutuo fondiario portante la somma di 237.405,62 euro. Ciò significa che qualora sia avvenuta la cessione del proprio credito e sia pendente la fase esecutiva, verosimilmente il debitore esecutato potrà eccepire la sospensione dell'efficacia esecutiva, relativa al titolo in questione, lamentando l'omessa produzione del contratto di cessione del credito, la cui produzione in giudizio vale a dimostrare che al successore a titolo particolare in una vicenda di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. sia stato trasferito anche lo specifico rapporto dedotto in giudizio (Cass. 24798/2020). Per questi motivi risulta imprescindibile l'analisi della propria posizione giudiziaria al fine di poter inibire gli effetti derivanti dalla fase esecutiva sui propri beni immobiliari o mobiliari