Studio Legale Bologna
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#NULLITA' #MUTUOFONDIARIO: Gli effetti della nullità del contratto di mutuo fondiario per il superamento del limite di finanziabilità

n moltissimi casi lo Studio Legale si è ritrovato ad affrontare con successo la tematica relativa alla nullità del mutuo fondiario, per il superamento del limite di finanziabilità, ex. art. 38 T.U.B., il quale prescrive a pena di nullità del negozio che "nel mutuo fondiario l'importo massimo erogabile non possa essere superiore all'80% del valore dell'immobile oggetto dell'ipoteca iscritta a garanzia della restituzione delle somme mutuate. D'altronde la Corte di Cassazione attraverso numerose pronunce ha disposto che il rispetto del limite di finanziabilità "è una norma imperativa di ordine pubblico, la cui violazione determina la nullità integrale del contratto in quanto norma posta a presidio di diritti indisponibili sottesi a superiori interessi pubblici, finalizzati a stimolare la mobilizzazione della proprietà immobiliare e ad agevolare le attività imprenditoriali". Ma quali sono gli effetti derivanti dalla dichiarazione di nullità afferente il contratto di mutuo? Eccoli qui: 1) il mutuatario dovrà restituire alla Banca esclusivamente il capitale preso in prestito e non, quindi, anche gli interessi e gli oneri legati alla stipula del contratto; 2) la banca dovrà restituire tutte le ulteriori somme già percepite durante il prosieguo del piano di ammortamento, dal momento della stipula al momento della dichiarata nullità; 3)l'ipoteca si considera come mai concessa; 4) tutte le procedure esecutive si riterranno estinte. Per questi motivi risulta fondamentale un'analisi esplorativa della propria documentazione in quanto all'esito della stessa potrà definirsi l'azione giudiziale più opportuna da intraprendere .